In diritto il termine giudice, dal latino iudex, ha una doppia accezione, indicando sia l'organo che esercita la giurisdizione, sia la persona fisica titolare di quest'organo (ossia il funzionario). La giurisdizione è la potestà di applicare il diritto oggettivo, interpretandone le norme e rendendole operanti nel caso concreto, per risolvere le controversie in posizione di terzietà, ossia di indipendenza rispetto alle parti e di indifferenza riguardo all'esito della controversia. Il procedimento attraverso il quale il giudice esercita la funzione giurisdizionale è detto processo. Negli ordinamenti dove vige la separazione dei poteri, i giudici costituiscono uno dei tre poteri dello stato: il potere giudiziario.
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