Convenzione
Convenzione (Titolo VI del Trattato UE)
La cooperazione nel settore giustizia e affari interni (o Titolo VI del trattato sull'Unione europea) è stata instaurata dal trattato di Maastricht nel 1993, il quale aveva previsto degli strumenti specifici, tra cui la convenzione. Dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam tale strumento può essere utilizzato unicamente per la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale ed è disciplinato da nuove regole.
A norma del nuovo articolo 34 del trattato sull'Unione europea, la convenzione è adottata dal Consiglio all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo, e quindi dagli Stati membri secondo le loro norme rispettive. Una volta adottata da almeno la metà degli Stati membri, la convenzione entra in vigore per detti Stati.
La Corte di giustizia è quindi competente a pronunciarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione di tali convenzioni e statuire su ogni controversia attinente alla loro applicazione. Dato però che il suo ruolo è subordinato all'accettazione degli Stati membri, ciascuno di essi deve indicare con una dichiarazione di accettare la competenza della Corte e designare le giurisdizioni nazionali abilitate a presentare un ricorso dinanzi ad esso.
Cfr.:
Cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale
Corte di giustizia delle comunità europee (CGCE)
Giustizia e affari interni (GAI)
Convenzione
questo termine ha diversi significati; in passato, ha indicato anche un'assemblea politica o legislativa ed è in questa accezione che è stato ripreso nell'ambito comunitario per designare un gruppo di rappresentanti delle istituzioni dell'UE e dei governi e dei parlamenti nazionali che si riuniscono per redigere un documento importante. Sono state delle Convenzioni a redigere la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e il progetto di Costituzione dell'UE (vedi
Convenzione sul futuro dell'Europa).
CONVENZIONE sf.
CUNVENSIÓN, sing. pl, inv.
Convenzione.
convenzione,
s.f. kabullenme.