Si definisce obiezione di coscienza il rifiuto di assolvere a un obbligo di legge gli effetti del cui espletamento si ritengano contrarî alle proprie convinzioni ideologiche, morali o religiose. Colui che pratica tale opzione si chiama obiettore di coscienza. Caratteristica saliente dell’obiezione di coscienza è l’assunzione in prima persona delle conseguenze civili e penali che dall’obiezione derivano.
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