E' definito concordatario quell'uninone tra uomo e donna celebrata attraverso il rito del Matrimonio della Chiesa Cattolica che ha valore sia civile che religioso. Il sacerdote celebrante questo rito, al termine della Liturgia, legge pubblicamente gli articoli della Costituzione Italiana concernenti gli sposi e la famiglia, i diritti e i doveri di questi. In seguito viene sottoscritto l'Atto di Matrimonio dagli sposi, i testimoni e il celebrante. Questi entro pochi giorni dalla data riportata sull'atto, lo consegnerà agli uffici del Comune di residenza degli sposi affinché venga sottoscritto legalmente. Trattandosi di un matrimonio civile e religioso insieme, può avvenire solo tra una coppia eterosessuale. Differisce dal matrimonio civile perché in questo si ha solo l'unione a livello legale, dissolubile attraverso il divorzio; dal matrimonio religioso, poiché questo non ha valore legale per la Legge Italiana. Una persona che ha contratto il matrimonio civile, può contrarre un matrimonio religioso e viceversa. Solo il matrimonio concordatario non permette nuove unioni, se non riccorrendo prima all'annullamento (per la sezione religiosa) o al divorzio (per la sezione civile).
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