agiotage
s.
commercio in moneta estera, speculazioni
AGGIOTAGGIO
Reato commesso al fine di turbare il corretto funzionamento del mercato attraverso la diffusione di notizie false o tendenziose che possono causare aumenti o diminuzioni ingiustificati del prezzo dei beni o delle merci negoziate. Il reato è compreso nella dicitura "rialzo o ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato e nelle borse di commercio" nell'articolo 501 del codice penale. Sono previste sanzioni pecuniarie fino a 50 milioni e la reclusione in carcere fino a tre anni.
501. Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio. Chiunque al fine di turbare il mercato interno dei valori o delle merci, pubblica o altrimenti divulga notizie false, esagerate o tendenziose o adopera altri artifici atti a cagionare un aumento o una diminuzione del prezzo delle merci, ovvero dei valori ammessi nelle liste di borsa o negoziabili nel pubblico mercato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da uno a cinquanta milioni di lire (p. 32-quater , 656, 501-bis ; c. 2628) (1).
Se l'aumento o la diminuzione del prezzo delle merci o dei valori si verifica, le pene sono aumentate (p. 64).
Le pene sono raddoppiate:
1) se il fatto è commesso dal cittadino (p. 41) per favorire interessi stranieri;
2) se dal fatto deriva un deprezzamento della valuta nazionale o dei titoli dello Stato, ovvero il rincaro di merci di comune o largo consumo.
Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche se il fatto è commesso all'estero, in danno della valuta nazionale o di titoli pubblici italiani.
La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici (p. 28 , 518) (2).
------
art. 501, Codice penale
AGIOTAGE
AGGIOTAGGIO. SPECULAZIONE DI BORSA. SPECULAZIONE IN VALUTE. SPECULAZIONE IN TITOLI. MANOVRA SU CAMBI