In diritto, l'abbandono è un
istituto giuridico contrattuale per cui, al verificarsi di talune gravi circostanze in corso di viaggio, l'assicurato dichiara di trasferire agli assicuratori la
proprietà del bene distrutto o perduto. Tale dichiarazione può quindi riferirsi alla merce, alla
nave, dall'
aeromobile, nonché al
nolo da guadagnare (art. 540,541,542, 1006,1007,1008 del
Codice della Navigazione)
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