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Cittadinanza dell'Unione
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Cittadinanza dell'Unione europea
La cittadinanza dell'Unione europea è stata istituita dal Trattato di Maastricht del 1992. Completa e non sostituisce la cittadinanza nazionale. Ogni cittadino di uno stato membro è anche cittadino dell'Unione. È regolata dalla seconda parte del Trattato che costituisce la Comunità europea (artt. 17 - 22) nella versione consolidata. È recepita dal Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa all'art. I-10. Prevale sulla cittadinanza di uno stato terzo (sentenza Micheletti, Corte di Giustizia, 1992).
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Cittadinanza dell'Unione
La cittadinanza dell'Unione è subordinata alla cittadinanza di uno Stato membro. È quindi considerato cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. Oltre ai diritti e doveri previsti dal trattato istitutivo della Comunità europea, la cittadinanza dell'Unione comporta quattro diritti specifici:
diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio dell'Unione;
diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali e a quelle del Parlamento europeo, nello Stato in cui si risiede;
tutela diplomatica e consolare da parte delle autorità di qualsiasi Stato membro, allorché lo Stato di cui il soggetto è cittadino non sia rappresentato in un paese terzo.
diritto di petizione e di ricorso al mediatore europeo.
Merita sottolineare in proposito che il concetto di cittadinanza dell'Unione non sostituisce ma si aggiunge a quello di cittadinanza nazionale. Questa complementarità renderà più tangibile il sentimento di appartenenza del cittadino all'Unione.
Cfr.:
Diritto di petizione
Mediatore europeo (ombudsman europeo)
diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio dell'Unione;
diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali e a quelle del Parlamento europeo, nello Stato in cui si risiede;
tutela diplomatica e consolare da parte delle autorità di qualsiasi Stato membro, allorché lo Stato di cui il soggetto è cittadino non sia rappresentato in un paese terzo.
diritto di petizione e di ricorso al mediatore europeo.
Merita sottolineare in proposito che il concetto di cittadinanza dell'Unione non sostituisce ma si aggiunge a quello di cittadinanza nazionale. Questa complementarità renderà più tangibile il sentimento di appartenenza del cittadino all'Unione.
Cfr.:
Diritto di petizione
Mediatore europeo (ombudsman europeo)
© European Communities, 1995-2004
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