L'astensione costruttiva si colloca nell'ambito della PESC e si ispira al principio secondo cui l'astensione di uno Stato membro all'atto del voto in sede di Consiglio non osta all'unanimità.
Questa possibilità è stata introdotta dal trattato di Amsterdam, con il nuovo articolo 23 del trattato sull'Unione europea, il quale stabilisce che ove l'astensione sia accompagnata da una dichiarazione formale, lo Stato membro di cui trattasi non è tenuto ad applicare la decisione, ma deve comunque accettare che quest'ultima vincoli l'Unione. Di conseguenza, lo Stato membro deve astenersi da qualsiasi comportamento che possa essere in antinomia con l'azione dell'Unione che ha come fondamento la decisione stessa.
Cfr.:
Politica estera e di sicurezza comune (PESC)
Trattato di Amsterdam