Col termine Ahl al-Kitab, lett. "Gente del Libro", la giurisprudenza
islamica si riferisce ai fedeli di quelle religioni che fanno riferimento a testi ritenuti di origine divina dallo stesso Islam:
Torah per gli ebrei,
Injil per i
cristiani,
Avesta per gli
zoroastriani o
Veda per gli
induisti.Per questa ragione i devoti di queste
religioni sono considerati meritevoli di "protezione" (
dhimma ) dall'Islam, purché assoggettati a un'imposta personale ( jizya ) ed, eventualmente, a una fondiaria (
kharaj ), oltre che alla
Umma islamica da un punto di vista esclusivamente politico.All'Ahl al-Kitab è garantita in contraccambio libertà di culto, la gestione e il restauro dei loro luoghi sacri (a livello puramente teorico limitati alle sole edificazioni esistenti) e l'auto-amministrazione per quanto attiene ad alcuni diritti della persona, patrimoniali (con le eccezioni anzidette) e commerciali, oltre che matrimoniali e successori. Agli uomini dell'Ahl al-Kitab è invece precluso il matrimonio con musulmane, anche se alle donne è invece consentito sposare uomini appartenenti alla religione islamica.
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