L'accordo europeo indica una forma specifica di accordo d'associazione, concluso tra l'Unione europea ed alcuni Stati dell'Europa centrale ed orientale (articolo 238 del trattato CE). L'obiettivo dell'accordo è di preparare la futura adesione all'Unione europea dello Stato associato e ha come fondamento il rispetto dei principi dei diritti umani, della democrazia, dello Stato di diritto e dell'economia di mercato. Finora sono stati conclusi accordi europei con dieci paesi: Bulgaria, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia e Slovenia.
Concluso per un periodo illimitato, l'accordo europeo comporta molteplici elementi:
una componente politica, che prevede consultazioni bilaterali e multilaterali su qualsiasi questione di interesse comune;
una componente commerciale al fine di instaurare una zona di libero scambio;
la cooperazione a livello economico, culturale e finanziario;
il ravvicinamento delle legislazioni, in particolare per quanto riguarda la proprietà intellettuale e le regole di concorrenza.
Sul piano istituzionale, la gestione generale dell'accordo europeo spetta al Consiglio di associazione, composto, da un lato, da rappresentanti del Consiglio e della Commissione e, dall'altro, da rappresentanti del governo dello Stato associato. Un comitato di associazione composto da membri del Consiglio di associazione, provvede alla sorveglianza dei lavori e prepara le delibere del Consiglio di associazione. Infine è prevista una commissione parlamentare d'associazione, composta da membri del parlamento europeo e del parlamento nazionale dello Stato associato, il cui compito è di formulare raccomandazioni al Consiglio di associazione.
Cfr.:
Strategia di preadesione