L'abbazia territoriale è definita dal
Codice di diritto canonico al canone 370: In pratica è una forma di
chiesa particolare, equiparata alla
diocesi. Si definisce grazie al suo territorio e grazie alla presenza di una
abbazia (o
monastero) di tipo benedettino. Storicamente, infatti, le abbazie più grandi ed importanti estendevano il proprio influsso anche al di fuori delle mura del monastero, abbracciando campi, possedimenti e anche piccoli villaggi, in cui dimoravano le persone che lavoravano nei fondi o nelle altre attività dell'abbazia. Tutto questo territorio e queste persone erano sottratte all'autorità del vescovo e della diocesi e facevano diretto riferimento all'abbazia e all'abate. Quindi l'abate di una abbazia territoriale deve:governare la vita dell'abbazia, i rapporti tra i
monaci, le questioni interne;dirigere le
parrocchie e i
preti del territorio facente parte dell'abbazia territoriale, esattamente come se fosse un vescovo che dirige la propria diocesi.
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