ADEGUATEZZA
Gli intermediari sono tenuti a valutare l'adeguatezza delle singole operazioni disposte dagli investitori ai sensi dell'art. 29 del regolamento n. 11522/1998, anche qualora il servizio di investimento sia prestato on line. La norma richiamata impone all'intermediario di valutare l'adeguatezza dell'operazione rispetto al profilo dell'investitore, predisponendo ed attivando a tal fine apposite procedure predefinite, che tengano conto delle caratteristiche oggettive dell'operazione in rapporto al profilo soggettivo del cliente. Gli intermediari non sono esonerati dall'obbligo di valutare l'adeguatezza dell'operazione disposta dal cliente anche nel caso in cui l'investitore abbia rifiutato di fornire le informazioni sulla propria situazione finanziaria, obiettivi di investimento e propensione al rischio; nel caso, la valutazione andrà condotta, in ossequio ai principi generali di correttezza, diligenza e trasparenza, tenendo conto di tutte le notizie di cui l'intermediario sia in possesso (es.: età, professione, presumibile propensione al rischio del cliente alla luce anche della pregressa ed abituale operatività; situazione del mercato).